Se stai pensando di fare il servizio di leva come VFP1, potresti essere interessato a sapere che è possibile richiedere un congedo anticipato durante la ferma. Questa è una possibilità per coloro che desiderano interrompere il servizio prima della scadenza prevista. Ma come funziona esattamente il congedo anticipato? In questo post ti spiegheremo tutto quello che devi sapere.
Domanda: Come ci si congeda dalla VFP1?
Il personale della VFP1 ha la possibilità di congedarsi in due modi diversi. In primo luogo, è possibile presentare le dimissioni entro il 15° giorno del corso formativo iniziale. In questo caso, il VFI sarà considerato non idoneo e sarà congedato senza aver completato il periodo di servizio previsto.
In secondo luogo, è possibile presentare la domanda di proscioglimento entro il 12° mese di servizio. Questo tipo di congedo permette al VFI di terminare il periodo di servizio previsto, ma non maturerà il diritto alla riserva di posti nelle Forze di Polizia o ad altri benefici per il reinserimento lavorativo.
È importante tenere presente che il VFI deve seguire la procedura corretta per richiedere il congedo. È necessario presentare la domanda all’unità di appartenenza e seguire le istruzioni fornite dal personale competente. Una volta che la domanda di congedo è stata accettata, il VFI potrà procedere con l’adempimento delle formalità previste per il suo congedo definitivo dalla VFP1.
In conclusione, il VFI può congedarsi dalla VFP1 presentando le dimissioni entro il 15° giorno del corso formativo iniziale o presentando la domanda di proscioglimento entro il 12° mese di servizio. È importante seguire la procedura corretta e ottenere l’approvazione delle autorità competenti per poter concludere il periodo di servizio in modo corretto.
Quante raffermi VFP1 si possono fare?
I volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP1) possono fare un numero limitato di raffermi, ovvero prolungamenti del periodo di servizio militare. Le regole per i raffermi VFP1 variano a seconda dell’anno di reclutamento.
Se un volontario è stato reclutato prima dell’anno 2017, può essere ammesso a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Questo significa che potrà prolungare il suo servizio militare per un massimo di quattro anni in aggiunta ai quattro anni della ferma prefissata quadriennale iniziale.
Se invece il volontario è stato reclutato negli anni 2017, 2018 o 2019, può fare un solo periodo di rafferma biennale. In questo caso, potrà prolungare il suo servizio militare per un massimo di sei anni in totale, considerando i due anni della ferma prefissata quadriennale iniziale.
Infine, se il volontario è stato reclutato a partire dall’anno 2020, può fare un solo periodo di rafferma, che avrà una durata specificata dall’Amministrazione, ma che generalmente non supera i due anni.
È importante sottolineare che questi sono i limiti massimi per i raffermi VFP1, ma la decisione finale spetta all’Amministrazione militare, che può decidere di non ammettere a raffermi o di concedere raffermi di durata inferiore a quella massima.
In conclusione, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono fare uno o più raffermi, a seconda dell’anno di reclutamento, ma il numero e la durata di tali raffermi sono soggetti a specifiche regole stabilite dall’Amministrazione militare.
Domanda: Come congedarsi dalle forze armate?
Non si prevede un preavviso di dimissioni dalle forze armate, ma è importante notare che le dimissioni saranno efficaci soltanto al momento dell’emissione del decreto di accettazione delle stesse. Pertanto, è necessario presentare la richiesta di dimissioni in conformità alle procedure e alle norme stabilite.
In caso di dubbi o per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento agli articoli 861 e seguenti del codice dell’ordinamento militare, che regolamentano le dimissioni dalle forze armate. Questi articoli forniscono indicazioni dettagliate sulle modalità e i requisiti per presentare le dimissioni in modo corretto.
È importante tenere presente che il processo di congedo dalle forze armate può variare a seconda del grado e del ramo di appartenenza. Pertanto, è consigliabile consultare le disposizioni specifiche per il proprio caso particolare.
Cordiali saluti.
Quanti giorni di ferie ha un VFP1?
Un VFP1, che sta per Volontario in Ferma Prefissata di Prima Classe, ha diritto a un certo numero di giorni di ferie all’anno. Secondo l’articolo 1502, comma 1, lettera A del codice dell’ordinamento militare, la licenza ordinaria per i VFP1 è distribuita nel seguente modo: – 28 giorni lavorativi per i VFP1 in ferma e in rafferma annuale
– 30 giorni lavorativi per i VFP4 in ferma
– 32 giorni lavorativi per i VFP4 in rafferma.
È importante notare che questi giorni di ferie sono calcolati in base a un orario settimanale di servizio distribuito su sei giorni. Questo significa che i giorni di ferie non sono calcolati in base ai giorni effettivi di servizio, ma ai giorni lavorativi in una settimana di sei giorni.
Durante il periodo di ferie, un VFP1 ha il diritto di assentarsi dal servizio senza alcuna conseguenza. Tuttavia, è importante ricordare che le ferie devono essere programmate in anticipo e concordate con il comando. Inoltre, potrebbero esserci alcune restrizioni o limitazioni durante determinati periodi dell’anno, come ad esempio durante esercitazioni o missioni particolari.
In conclusione, un VFP1 ha diritto a un numero specifico di giorni di ferie all’anno, a seconda del tipo di ferma o rafferma. Questi giorni di ferie sono calcolati in base a un orario settimanale di servizio distribuito su sei giorni e devono essere concordati con il comando in anticipo.